In un solo anno la messa al bando dei sacchetti di plastica ha provocato importanti cambiamenti nelle abitudini dei consumatori, i quali ne hanno dimezzato l'uso a favore di sporte riutiliuzzabili e sacchetti di carta.
In precedenza l'Italia deteneva il record europeo nel consumo di sacchetti di plastica, e questo progresso è diventato il fiore all'occhiello del paese in campo ambientale, secondo l'Unione Europea.
Ma la messa al bando di buste di plastica, inserita fra le voci del Milleproroghe, un decreto volto a prorogare o risolvere disposizioni urgenti entro la fine dell'anno in corso, a pochi giorni dalla fine del 2011 è letteralmente sparita.
La causa di questa sparizione è nella protesta attuata da circa duemila piccole aziende che con il 2012 sarebbero dovute passare alle bioplastiche ma che hanno invece spinto perché il Ministero dell'Ambiente eliminasse la norma. Con questo rinvio è stata in qualche modo garantita la sopravvivenza di tutte le piccole imprese che vivono delle forniture dei negozi e dei mercati, che ancora utilizzano sacchetti in plastica.
Il Mnistero chiarisce tuttavia che quanto uscito dal Milleproroghe rientrerà tramite un emendamento o un decreto ad hoc, in quanto è grave e dannoso non solo per l'ambiente ma anche per l'immagine stessa dell'Italia aver rimandato la norma per tutelare i ventimila lavoratori delle piccole imprese coinvolte.
Fra i tanti modi per aggirare la messa al bando dei sacchetti in plastica, nel 2011 è entrato in commercio anche un tipo di sacchetto in apparenza biodegradabile ma in realtà composto di polietilene e additivi chimici che non rispetta i criteri di biodegradabilità definiti dalla EN 13432: i consumatori, convinti di utlizzare sacchetti compostabili, ne usano invece di non compostabili né biodegradabili e quindi dannosi all'ambiente tanto quanto i precedenti.
È importante quindi che i provvedimenti legati a questo tema siano messi in atto in modo che il consumatore per primo sia certo di conoscere i materiali di cui sono composti i sacchetti, e che in tempi brevi i negozi e gli ambulanti, e non solo i grandi centri commerciali (che già dall'inizio del 2011 avevano fatto lo switch da plastica a bioplastica), si adeguino a queste norme, senza se e senza ma.
Se il problema principale sta nel fatto che migliaia di dipendenti potrebbero trovarsi senza lavoro, proviamo a paragonare questo pensiero all'idea di un mondo in cui le industrie che producono bombe dovessero chiudere. Sarebbe un deterrente il lasciare a casa milioni di lavoratori?
No, sarebbe una forte spinta a creare nuove professioni e a cambiare il mercato, proprio come quando i pc hanno sostituito le macchine da scrivere o la stampa digitale ha sostituito quella analogica.
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Foto: Flickr

I minori stranieri possiedono una doppia configurazione politica e sociale: sono minori e sono stranieri. Lo statuto giuridico “minore” limita lo statuto giuridico “straniero”, in quanto nei confronti dei minori non può avvenire l’espulsione, per cui non potranno mai essere considerati clandestini. La loro presenza è tutelata e protetta dallo Stato italiano.
In Italia vivono minori stranieri “accompagnati” (che seguono la condizione dei genitori, fino al compimento del loro quattordicesimo anno di età; poi possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari), “affidati” e “non accompagnati”, quando vivono in stato di abbandono (come nel caso in cui i genitori siano rimasti nel Paese d’origine).
Il minore che arriva in Italia con età inferiore ai quindici anni, se partecipa a un programma sociale per due anni consecutivi, può ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro. In seguito egli avrà diritto al permesso di soggiorno convertibile alla maggiore età (ovvero al compimento del suo diciottesimo anno), in base ai parametri previsti dalla Legge n. 94 del 15/07/2009.
A partire dal 1994 sono stati creati in Italia i Comitati per i minori stranieri e il Servizio Sociale Internazionale (S.S.I.) che hanno lo scopo di rimpatriare i minori “non accompagnati”, seguendo una cosiddetta “politica di rimpatri assistiti”. Lo stesso permesso di soggiorno che viene rilasciato loro da questi due enti per la loro minore età, è stato concepito come provvisorio, perché vale a regolare la vita del minore, finché lo stesso non viene rimpatriato.
Esistono inoltre figure di giudici minorili o giudici tutelari, che possono designare un tutore (con poteri genitoriali) a cui affidare il minore straniero.
Gli articoli 31-32 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero sono quelli che concretamente tendono a regolamentare e tutelare la condizione del minore straniero in Italia.
Pensi servano altre strategie da adottare per favorire e promuovere l'inserimento e l'integrazione di minori stranieri in Italia?

Ad oggi gli immigrati presenti nel territorio italiano ammontano a ca. 4/5 milioni di unità. Sono per lo più persone che hanno un passato d’irregolarità: ex clandestini, prima regolari, poi diventati irregolari e poi di nuovo regolari, grazie all’emanazione di varie sanatorie.
Le sanatorie (quelle del 1987, 1990, 1996, 1998, 2002 e l’attuale in vigore) sono state e sono tuttora dei veri e propri strumenti di regolazione.
In questi ultimi anni più che mai si avverte l’esigenza di disporre leggi di regolazione sul lavoro e il tema dell’integrazione è sempre più rilevante. Ciò che sembra non difficile da comprendere per molte persone è che per raggiungere degli obiettivi su questo fronte, è necessario un forte intervento sociale.
Nell’ultimo decennio sono state introdotte alcune novità legislative nel diritto dell’immigrazione nel nostro Paese, quali:
la regolazione delle rimesse degli immigrati, introdotta con la legge n. 40 del 1998 – più conosciuta come la legge Turco-Napolitano: il soggetto titolare del trasferimento di denaro deve esibire passaporto unitamente al permesso di soggiorno, mentre l’intermediario (addetto al trasferimento di capitali all’estero) si deve impegnare a conservare la fotocopia dei suddetti documenti per dieci anni;
il reato di ingresso, che prevede un indurimento nel contrasto dell’irregolarità: fin dagli inizi degli anni ’90, gli immigrati venivano espulsi senza garanzia giuridica. Con la “legge Martelli” la procedura si generalizza, prevedendo un periodo di 15 giorni a disposizione per la scelta del giudice, entro il quale era necessario depositare gli eventuali ricorsi per sospendere o annullare il reato - periodo poi ridotto a 5 giorni nel 1998 con la legge Turco-Napolitano, che ha introdotto inoltre il meccanismo di detenzione di 30 giorni (diventati in seguito 60 giorni con la legge n.189 del 30 luglio 2002, meglio conosciuta come “legge Bossi-Fini”);
il reato di inottemperanza dell’ordine di espulsione o reato di soggiorno irregolare (introdotto con l'art. 14, co. 5 - quinquies, del Dlgs. 286/1998, poi trasformato nella “legge Bossi-Fini”): consisteva nel soggiorno irregolare nel nostro Paese e nella conseguente pena detentiva (da 6 mesi a 5 anni), poi abolito con la sentenza della Corte di Cassazione n.223 del 15 luglio 2004, perché l’ “indebito trattenimento” è ritenuto anti-costituzionale;
l'aggravante della clandestinità ex art 61 11-bis cp (introdotta con D.L 92/2008 – cosiddetto “decreto sicurezza”), ad esclusione dei cittadini europei - per non incorrere a sanzione comunitarie: per qualsiasi reato commesso da uno straniero irregolare, la pena viene aggravata fino a un terzo rispetto a quella prevista per tutti i cittadini italiani e immigrati regolari;
il divieto di matrimoni misti e fra stranieri (viene così modificato l’art.116 del Codice civile): con la legge 15 luglio 2009 n. 94 (ricordata come “pacchetto sicurezza”) si cerca di impedire il matrimonio misto, nell’accezione di “matrimonio di comodo”; con questa norma per potersi sposare, lo straniero deve esibire il documento di regolarità del soggiorno.
Tuttavia secondo l’art. 2 del Testo Unico sull’immigrazione (nella sezione “diritti e doveri dello straniero”) il cittadino non italiano – anche irregolare - presente nel nostro Paese è titolare dei diritti umani fondamentali (come ad esempio il diritto alla salute, il diritto all’istruzione, il diritto all’infanzia etc.).
Quel che è certo è che occorre orientarsi verso una pacifica convivenza, seguendo ad esempio l’idea lanciata dal sindaco di Novara Massimo Giordano, che nella sua città ha deciso la distribuzione di bonus per evitare scuole ghettizzate etnicamente: una strategia che sembra abbia funzionato perfettamente alla creazione di classi multiculturali.
Pensi occorrano nuove o diverse leggi per regolamentare un fenomeno così complesso come quello dell’immigrazione?
Oltre alle norme e al diritto, credi che il nostro Paese abbia bisogno anche di una maggiore “educazione” alla cultura dell’integrazione?

L’Italia si è sempre caratterizzata per il tasso di emigrazione molto intenso, che ha portato allo spostamento di grandi flussi di cittadini italiani sia all’estero (soprattutto all’inizio del secolo scorso), che all’interno – principalmente dal sud al nord.
La magistratura italiana iniziò tuttavia a occuparsi di diritto dell’immigrazione solo a partire dal dicembre 1986, anche se il battesimo ufficiale avvenne nel 1998, anno in cui gli osservatori economici individuarono il superamento dell’economia degli immigrati rispetto a quella degli emigrati.
Nel 1986 venne emanata la legge n. 943, ovvero la prima legge parzialmente regolatrice del diritto dell’immigrazione, che entrò in vigore nell’anno successivo, producendo una sanatoria: questa legge regolarizzò il lavoro straniero, ma non disciplinò affatto i relativi flussi.
Durante la 1° conferenza sull’immigrazione (la 2° si è svolta a Milano il 24/09/2009) organizzata a Roma il 01/06/1990, venne reso noto il numero degli stranieri all’epoca presenti in Italia: erano pari a ca. 700.000 / 750.000 unità.
Con la legge n.39 del 28 febbbraio 1990 – più conosciuta come “legge Martelli” (chiamata così dall’allora Ministro della Giustizia che la promosse) - si cercò di adottare misure più incisive alle norme sull’immigrazione.
Questa legge conteneva due novità assolute, due colonne portanti ancora presenti nell’attuale diritto dell’immigrazione. Vennero introdotti infatti:
Sull’onda delle numerose politiche europee di stop all’immigrazione adottate da Paesi quali la Francia, la Gran Bretagna, il Belgio e la Germania, anche l’Italia con questa legge cercò di uniformarsi nella regolamentazione dell’immigrazione.
Nel 2007 venne poi emanato il decreto flussi, secondo il quale il numero degli ingressi doveva corrispondere alle domande di manodopera richieste dalle varie regioni, a loro volta ripartite tra le varie province, tenendo in considerazione eventuali accordi bilaterali stipulati tra l’Italia e altri Paesi stranieri (ad es. l’Albania): i datori di lavoro italiani ebbero così grosse agevolazioni nell’assunzione di dipendenti di quei particolari Paesi.
L’economia dell'immigrazione è particolare: risulta essere utile anche - e soprattutto - nei periodi di crollo economico, in quanto si tratta di un'economia di crisi, ad alta possibilità di sfruttamento.
Inoltre il mercato italiano ha una struttura demografica particolare, dove la popolazione non produttiva è maggiore di quella produttiva.
Per questi due motivi le nostre frontiere non sono mai state chiuse del tutto.
In un periodo di crisi – come quella che stiamo attraversando in Italia - pensi si dovrebbero chiudere le porte agli immigrati? O pensi al contrario che l’assunzione di manodopera straniera possa comportare la tenuta dell’intera economia nazionale?