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Regolarizzazioni in arrivo per i lavoratori clandestini

SanatoriaAlcuni mesi fa abbiamo parlato delle procedure per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini. Ecco alcuni chiarimenti in merito rispetto alla sanatoria annunciata dal governo.

Dal 15 settembre 2012, in base al decreto Lgs 16.7.2012, n.109 (G.U. 25.7.2012, n. 172) i datori di lavoro che occupano irregolarmente da almeno 3 mesi lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, potranno presentare un'istanza di emersione, versando un contributo forfettario di 1.000 euro. Tra le disposizioni del provvedimento, quella di maggior interesse e attesa da parte dei datori di lavoro è sicuramente l’art. 5 che ripropone, dopo diversi anni, la regolarizzazione dei rapporti instaurati con lavoratori clandestini.

Soggetti beneficiari. I datori di lavoro che possono accedere all’emersione sono i cittadini italiani, quelli comunitari e quelli extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)che soddisfano le seguenti condizioni:

- occupano irregolarmente (quindi senza regolare rapporto di lavoro e privi del permesso di soggiorno) alle proprie dipendenze stranieri da almeno 3 mesi;
- continuano ad occuparli alla data del 15 settembre 2012 (data dalla quale è possibile inoltrare telematicamente la domanda di regolarizzazione);
- si tratta di lavoratori stranieri presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011 (situazione questa che lo straniero dovrà attestare con documentazione proveniente da organismi pubblici, come ad esempio il visto d’ingresso rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane).

Non potranno in ogni caso accedere all’emersione i datori di lavoro che risultano condannati negli ultimi 5 anni (anche con sentenza non definitiva) per: favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; occupazione di stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto e non rinnovato nei termini, revocato o annullato.

L’esclusione opera anche nei confronti del datore di lavoro che, dopo aver presentato in passato la richiesta di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato attraverso il decreto flussi oppure dopo aver aderito a procedure di emersione dal lavoro irregolare, non ha sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione oppure non ha proceduto all’assunzione dello straniero, a meno che la rinuncia non sia dipesa da cause di forza maggiore e comunque non imputabili al datore di lavoro (come ad esempio aver cessato l’attività o il ramo d’azienda dove lo straniero doveva prestare la propria attività).

Lavoratori esclusi. Secondo il DLgs 109/2012 non possono formare oggetto di regolarizzazione i lavoratori stranieri che si trovano in una delle seguenti condizioni: nei loro confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione; risultano segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; risultano condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’art. 380 cpc; sono considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia ha siglato accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Non possono essere regolarizzati i lavoratori extracomunitari titolari di un rapporto part time, a meno che non si tratti di lavoratori domestici e di sostegno al bisogno familiare (colf).

La procedura I soggetti interessati alla regolarizzazione avranno tempo un mese, e più precisamente dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, per presentare, con le modalità che verranno definite da un decreto ministeriale, apposita dichiarazione di emersione allo Sportello Unico per l’immigrazione, previo versamento di un contributo forfettario pari a 1.000 euro (non deducibile ai fini IRPEF) per ciascun lavoratore.

Inoltre il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere al lavoratore straniero la retribuzione e a versare contributi ed imposte ai rispettivi enti ed istituti relativi al rapporto di lavoro, pari almeno a 6 mensilità o periodo più lungo se il rapporto di lavoro ha avuto una durata superiore. Proprio in merito alla retribuzione da corrispondere allo straniero, il legislatore ha previsto che la stessa non possa essere inferiore a quella stabilita dal CCNL di riferimento, ed in caso di lavoro domestico, anche l’orario di lavoro. Retribuzione ed orario di lavoro dovranno essere indicati nella dichiarazione di emersione.

Oltre al contributo forfettario, alla retribuzione, ai contributi e alle imposte, il datore di lavoro sarà tenuto a pagare i normali oneri legati alla richiesta del permesso di soggiorno. Si tratta in particolare di 27.50 euro più il contributo (pari a 80, 100 o 200 euro a seconda della tipologia del titolo di soggiorno) per il rilascio del permesso di soggiorno, a cui si aggiungono i 30 euro per la presentazione del mod. 209 presso gli uffici postali.

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